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Vini dealcolizzati ed “annacquati” nel futuro dell’Europa? Qualche opportuna precisazione

di Stefano Senatore
Nelle ultime settimane, abbiamo assistito ad un’accesa discussione pubblica in merito all’iniziativa assunta dalle Istituzioni europee per consentire la “dealcolizzazione” dei prodotti vitivinicoli.

Nelle ultime settimane, abbiamo assistito ad un’accesa discussione pubblica in merito all’iniziativa assunta dalle Istituzioni europee per consentire la “dealcolizzazione” dei prodotti vitivinicoli. Purtroppo, l’informazione mediatica sul tema è stata caratterizzata da una certa approssimazione. Appare quindi opportuno fornire qualche breve chiarimento in merito.

Innanzitutto, l’oggetto del dibattito è la proposta di riforma della Politica agricola comune (PAC) post-2020. Proposta che – malgrado sia emersa solo ora all’attenzione delle cronache – è stata avanzata dalla Commissione europea già nel giugno 2018 (1) .
Si tratta, allo stato, di una mera “bozza”, ancora oggetto di negoziati con il Parlamento ed il Consiglio dell’Unione europea. Pertanto, anche gli Stati membri sono direttamente coinvolti nel processo legislativo, attraverso i loro rappresentanti che compongono il Consiglio.
All’interno di tale proposta normativa, di per sé molto articolata, la parte che ha suscitato polemiche è quella relativa ai nuovi concetti di vino “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato”.

Per maggiore cognizione di causa, è opportuno precisare che, in realtà, già oggi la normativa di settore autorizza le operazioni di riduzione del tenore alcolico del vino (senza che ciò venga evidenziato nell’etichettatura del prodotto).

La “correzione del tenore alcolico”, difatti, rientra tra le pratiche enologiche ammesse dal regolamento delegato UE 2019/934. Attualmente, tuttavia, il tenore alcolico di partenza può essere ridotto soltanto fino ad un massimo del 20% e, comunque, il titolo alcolometrico effettivo del vino (cioè l’alcol ivi contenuto) non può essere portato al di sotto di una soglia minima (pari all’8,5% vol. per alcune zone viticole ed al 9% vol. per altre zone, tra cui l’Italia).
In pratica, finora il termine “vino” – salvo alcune eccezioni per le DOP e IGP – non è utilizzabile per prodotti con titolo alcolometrico effettivo inferiore all’8,5-9% vol. Però, se il tenore alcolico è superiore a tale soglia, può essere normalmente ridotto mediante “correzione”.
La proposta di modifica – nella versione attuale aggiornata al 23 ottobre 2020 (2) – vorrebbe affiancare, alla pratica enologica della “correzione”, la possibilità di intervenire con una dealcolizzazione più “spinta” del prodotto vitivinicolo; in tal caso, però, informandone il consumatore.
L’ipotesi è infatti quella di introdurre due nuove categorie di prodotti vitivinicoli, ulteriori e distinte rispetto a quelle già esistenti (“vino”, “vino spumante”, “vino frizzante” ecc.), i cui nomi dovranno essere riportati nell’etichettatura come denominazione del prodotto.

La prima categoria prende il nome di “vino dealcolizzato” (o “vino spumante dealcolizzato”, “vino frizzante dealcolizzato" e così via, a seconda del prodotto vitivinicolo di partenza) e si caratterizza per avere un titolo alcolometrico totale non superiore allo 0,5 % vol., ottenuto sottoponendo un vino “ordinario” a determinati processi di dealcolizzazione (consistenti nella parziale evaporazione sotto vuoto, nelle tecniche a membrana e nella distillazione).
La seconda categoria è invece denominata “vino parzialmente dealcolizzato” (o “vino spumante parzialmente dealcolizzato” ecc.), con un titolo alcolometrico totale superiore allo 0,5 % vol. ma inferiore all’8,5 % vol., ed è ottenuto con i medesimi processi di dealcolizzazione di cui sopra, applicati in modo da ridurre di oltre il 20% il titolo alcolometrico totale iniziale.

L’obiettivo dichiarato di tali innovazioni è quello di andare incontro ad una richiesta di mercato, facendo in modo che i nuovi prodotti a basso tenore alcolico – anziché essere fabbricati e venduti come generiche “bevande” – siano denominati “vino” e vengano, di conseguenza, assoggettati al rigoroso sistema di norme e controlli previsto per questo settore.
La nuova dealcolizzazione non è prevista per i vini a Denominazione di origine protetta (DOP). È auspicabile però che, qualora la proposta sia approvata, la pratica venga esclusa anche per i vini ad Indicazione geografica protetta (IGP).

Da ultimo, va chiarito che – diversamente dalle informazioni circolate su alcuni media – la modifica normativa non introduce la possibilità di diluire i vini con l’aggiunta acqua. Tale pratica era e rimarrà, pertanto, vietata.
Ciò che le istituzioni europee stanno valutando, invece, è l’opportunità di esplicitare, sul piano normativo, quella che è un’esigenza tecnica connessa ai nuovi processi di dealcolizzazione.
Le operazioni di estrazione di alcol, infatti, determinano l’eliminazione di una parte dell’acqua originariamente contenuta nel vino di partenza. Acqua che dovrebbe, di conseguenza, essere poi reincorporata nel corso dello stesso processo produttivo.

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