Se non ci fosse un futuro da rispettare, non ci sarebbe
nulla da conservare: la Legge 168/2017 per i territori di vita
Mauro Iob, Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Università degli Studi di Trento
La Legge 168 del 20 novembre 2017, approvata con votazione unanime sia dall’Assemblea del Senato della Repubblica sia da quella della Camera dei deputati e che riconosce i Domini collettivi, ha un carattere molto particolare: appare costruita in modo anomalo, quasi utilizzasse una sorta di struttura diversa da quella delle altre leggi. Infatti presenta una densità che fino a oggi difficilmente si riscontra altrove: è composta da soli 3 articoli che tuttavia sanno disciplinare un mondo vastissimo, quell’altro modo di possedere, espressione ripresa dal costituzionalista Paolo Grossi, padre di questa legge, disvelando quegli infiniti collegamenti tra settori disparati, ma che, a ben vedere, non sono altro che l’articolarsi di diversi significati che ciascuna realtà ha in sé quali la proprietà, l’ambiente, il lavoro, i diritti della persona, la sovranità e l’autonomia delle persone: molto di quanto caratterizza la vita dell’uomo e le sue relazioni con gli altri e con i beni necessari per la propria esistenza.
Le leggi in Italia infatti sono molto più articolate: il Codice Civile ad esempio consta di migliaia di articoli (dal n. 1 a 3969 oltre a innumerevoli bis-ter-quater ecc.) ed è una legge sola!
L’altra particolarità della 168/2017 è che è di attuazione dalla Costituzione della Repubblica italiana: la stessa nostra carta costituzionale, se ci si pone attenzione, è una legge di pochi articoli rispetto a tutto quello che norma, ossia i diritti fondamentali dell’uomo, il funzionamento del nostro Stato e della sua forma di governo democratica; sono 139 articoli suddivisi su due livelli, individuati proprio dagli articoli 1 e 2.
Per il nostro discorso è importante porre l’attenzione su alcuni di essi: la 168/2017 infatti è mezzo di attuazione del disposto degli articoli 2, 9, 42, e 43 Cost.. Dove l’art. 2 è centrale nella teoria dei diritti, il 9 riguarda la promozione culturale e tutela di paesaggio e ambiente anche nell’interesse delle future generazioni, l’articolo 42 concerne il riconoscimento della proprietà privata, di cui quella collettiva è espressione centrale e preminente, e ciò anche con riferimento a quella individuale, ove si consideri che “il privato” non è altro che uno degli elementi essenziali del diritto di proprietà in sé, individuando il limite per gli altri soggetti di diritto e il pubblico in generale, oltre il quale non è lecito spingersi, pena la messa a repentaglio della dignità e della stessa natura umana.
Si vuole qui richiamare in particolare l’articolo 2 perché è la chiave per poter aprire la 168/2017 e comprenderne in profondità il senso: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale". La 168/2017 è l’attuazione di questo articolo: non serve nessuna ulteriore legge attuativa della legge attuativa, mentre a chi ne invoca il contrario occorre semplicemente rammentare che per attuare le leggi non occorrono ulteriori regolamenti, bensì semplicemente attuarne ovvero esigerne il concreto rispetto. Le formazioni sociali, come lo sono i domini collettivi, si sostanziano di gruppi di individui, e sono modalità attraverso cui gli individui esprimono la loro personalità: la Costituzione tutela tutti i diritti fondamentali dell’individuo e anche quelli che si esplicano attraverso la partecipazione alla compagine sociale dove l’individuo manifesta la propria essenza, la propria natura, e così la propria intelligenza e coscienza.
Non potrebbe essere diversamente. I domini collettivi individuano i beni in proprietà collettiva come “territori di vita”, luoghi necessari, oggetto di diritti inalienabili, imprescrittibili e indivisibili, dove l'indivisibile è connaturato all’importanza delle formazioni sociali. Solo la compenetrazione di uomini e donne, con razionalità e corpo agente, come ci ricorda il filosofo Spinoza nell’Ethica, e una porzione di terra, ossia del globo terraqueo, sulla quale questi corpi intelligenti materialmente poggiano i piedi, integra esistenza piena e dà senso alla parola dignità. Terra e uomo devono essere considerati nel loro insieme, questo è il fondamento della tutela costituzionale che con la sua legge attuativa riconosce ai titolari dei territori di vita la capacità di autogovernarsi e darsi da sé le norme che hanno il rango di ordinamento giuridico primario e con questo il loro carattere di originarietà e preesistenza allo stesso Stato. Scopriamo così qui il senso profondo della parola riconoscere dove chi riconosce, lo Stato, viene dopo e trova la sua stessa legittimazione nel riconoscimento, e non il contrario.
L’oggetto di indagine della Legge 168/2017 è innanzitutto un uomo che vive sulla terra e grazie a questa Terra. Le formazioni sociali, come i domini collettivi, non sono dei concetti astratti, sono delle realtà concrete, formate da persone in carne e ossa e che si possono contare. Attraverso questa prospettiva di lettura allora si comprendono i due elementi costituitivi dei domini collettivi: le persone fisiche, che sono i veri soggetti dei diritti, e i luoghi di vita, quali elementi necessari alla vita e ai suoi vari possibili liberi sviluppi. Risulta quindi evidente quanto sia necessario che i domini collettivi esercitino direttamente la governance delle proprietà di cui dispongono: è fuorviante assumere che di queste terre siano proprietari le pubbliche amministrazioni, che sono costruzioni giuridiche date per altro, segnatamente per svolgere funzioni quali la realizzazione di servizi pubblici e di opere in favore di una generalità non individuata e non ad agire completamente libero. Le amministrazioni pubbliche gestiscono interessi che mal si compongono con la gestione di diritti: incombe il rischio di declassare la terra di vita a mero oggetto di consumo, volto alla soddisfazione di esigenze contingenti, utilizzato come si trattasse di un bene inesauribile e di cui è possibile disporre a piacimento e così anche distruggerlo. Invece è necessario seguire il corretto paradigma interpretativo: non un oggetto su cui esercitare una volontà di potenza, ma condizione per l’esistenza della vita, come tale da tutelare, rispettare e consegnare alle generazioni future. La 168/2017 è una legge che possiede un fondamento potente, che va al di là della logica giuridica, che riesce a innestarsi al di sopra di tutto il complesso delle leggi ordinarie del nostro Paese costringendole al loro vero significato e dentro al quale si cala senza cadere mai in contraddizione: attuandola è essenza stessa della Costituzione e, essendo una Legge che riconosce l’esistenza di altri ordinamenti e il loro diritto di esistere, oltrepassa il valore delle leggi ordinarie.
La straordinaria capacità di questa Legge è quella di inserirsi senza fare rivoluzioni, mettendo ordine anche nelle altre componenti del diritto positivo che devono rispettare salute, ambiente, diritti fondamentali delle persone, territori di vita. È legge dinamica che esce dai limiti del diritto scritto e si fa portatrice di un messaggio di condizioni di pace tra natura con flora e fauna e uomo con le sue culture, dove intercetta il loro secolare equilibrio ed essenza vitale, si tratti dei luoghi di origine in antichi borghi, anche quelli dormienti, rifugi di tranquillità o aperti al ripopolamento, con le loro torri, castelli, campanili, fontane, acquedotti, tratturi, si tratti di montagne, falde acquifere, ghiacciai, sorgenti, boschi e pascoli, così come di pianure, fiumi e lagune fino al mare che è pur sempre la parte più grande della Terra con la più elementare e la più vulnerabile delle risorse, proprietà delle generazioni future.
La legge 168/2017 è legge attuativa che non necessita di altro che della sua applicazione in concreto e quindi dell’esercizio dei diritti dei proprietari dei beni in dominio collettivo, ove occorra, con doveroso intervento delle istituzioni che esigano il rispetto della legge e così svolgano la loro funzione di tutela dei diritti fondamentali e della destinazione dei beni.
In Trentino il 60% dell’intero territorio amministrativo è attualmente costituito da terre in proprietà collettiva, ma in alcuni casi ancora subisce comportamenti di compromissione e maltrattamento, sottrazioni della gestione alle compagini proprietarie, anche pregiudizievoli della destinazione, della salubrità e della biodiversità dei luoghi: la 168/2017 dichiara che questi ambienti sono indivisibili, inalienabili, inusucapibili e che sono di proprietà delle persone che abitano quei luoghi, persone che storicamente sono state capaci di darsi delle regole, creando così in autonomia il proprio diritto, non imposto dall’esterno, ma nascente dall’interno, senza delegare le decisioni ad altri, ma parti di una collettività che decide e che riafferma la propria personalità, che in modo maturo si prende le proprie responsabilità e le conseguenze delle stesse. La Repubblica, infatti, attraverso la 168/2017, riconosce a queste formazioni sociali, i domini collettivi, la natura di ordinamento giuridico primario, riconosce la loro libertà e ne vuole fermamente la tutela. I domini collettivi non sono pubbliche amministrazioni ossia strumenti al servizio di altri. I domini collettivi invece si esprimono direttamente, con gli abitanti e un’opera concreta di cura e godimento del territorio di vita: forme di Stato o di Governo che neghino le formazioni sociali, che non ne difendano la dignità, o che non siano dotate di un adeguato strumento legislativo che le riconosca, probabilmente non hanno ancora capito la loro vera e propria essenza costitutiva, che è l’uomo.
1 Avvocato in ambito giudiziale e stragiudiziale in vertenze in materia di domini collettivi
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